Espatriare con il proprio cane

Espatriare con il proprio cane

L’abbattimento delle frontiere nella Comunità Europea vale anche per il settore sanitario e la movimentazione degli animali è stata regolamentata con norme che ogni Paese aderente deve adottare. Così è anche per gli animali d’affezione (cane, gatto e furetto), che per poter espatriare in qualsiasi altro Stato (intra o extracomunitario) devono essere in possesso di passaporto comunitario. Questo documento è uguale come struttura in tutti i Paesi membri (colore blu della copertina, dimensioni e numero delle pagine, tipologia del contenuto, ecc.), a differenza della sola lingua madre, mentre quella internazionale è l’inglese. Il passaporto è un documento ufficiale (per questo deve avere la sigla dello Stato che lo emette ed un numero progressivo unico stampato in pedice, al fondo di ogni pagina cioè), identificativo ai fini sanitari (per questo che se la vaccinazione antirabbica è scaduta il documento non è valido).

I recenti Regolamenti comunitari 576/2013 e 577/2013 hanno introdotto alcune modifiche al precedente Regolamento 998/2003, che è di fatto abolito. In essi vengono descritti i requisiti necessari per la movimentazione a carattere non commerciale di animali da compagnia.

In particolare viene descritto il nuovo passaporto per cani, gatti e furetti che, rispetto al precedente, apporta alcune modifiche. Il principio teorico per il rilascio è confermato: si ribadisce che si tratta di un documento identificativo ai fini sanitari, dove il requisito indispensabile di base è la vaccinazione antirabbica effettuata su di un cane (che deve essere identificato prima e non dopo la vaccinazione, pena l’invalidità del trattamento immunizzante) di età minima di tre mesi e la cui validità inizia almeno 21 giorni l’intervento (se di primo intervento immunizzante si tratta).

Il passaporto deve riportare in pedice in ogni pagina il suo numero specifico, preceduto dalla sigla dello stato comunitario nel quale viene rilasciato (per l’Italia IT ……..). Se il documento non ha questo numero non è valido ed è probabilmente falso. La sezioni I riporta i dati del proprietario (la novità è che egli deve controfirmare a conferma di quanto scritto) e la II la descrizione del cane.

La sezione III dove è riportato il numero di microchip (transponder), la data e la sede del suo inoculo, è innovativa perché prevede che su di essa sia apposta una pellicola adesiva trasparente in modo tale che la pagina non sia contraffabile.

La sezione IV riporta i dati del Servizio Veterinario che rilascia il passaporto e la firma di chi ha compilato il passaporto.

Alla sezione V troviamo i dati relativi alla vaccinazione antirabbica. E’ strategico per l’espatrio che questa vaccinazione sia in corso di validità, perché è proprio questa che  rende valido il documento. A proposito della vaccinazione antirabbica, bisogna rimarcare che non tutti i prodotti hanno la stessa validità, ma questa dipende dagli accordi presi tra Ministero della Salute Italiano e Ditta produttrice (alcuni prodotti hanno validità di un anno il primo anno e tre anni dal secondo anno in poi se non c’è interruzione, altri valgono un anno il primo anno e due anni dal secondo anno in poi se non c’è interruzione, altri valgono tre anni già dal primo intervento).

In Italia, solo il Medico Veterinario Ufficiale dell’A.S.L. può rilasciare il passaporto che è indispensabile qualora si varchi il confine con il proprio animale, indipendentemente dallo Stato nel quale si intende andare.

Se ci si reca nei Paesi della Comunità Europea, di norma è sufficiente la sola vaccinazione antirabbica (questo vale anche per la Svizzera che non è Paese comunitario, ma ha accettato le nostre regole). Ci sono però alcune eccezioni, come ad esempio la Gran Bretagna (si vedrà se con la Brexit cambierà qualcosa) o la Finlandia per le quali occorre che sia riportato alla sezione VII l’avvenuto trattamento antiparassitario del cane contro l’Echinococco avvenuto da 1 a 5 giorni prima di entrare in quello Stato.

Diverso è il discorso per quanta riguarda tutti i Paesi extracomunitari (esclusa come scritto sopra la Svizzera) per i quali deve essere riportato l’esito dell’esame clinico (sezione X) e la legalizzazione da parte del Medico Veterinario Ufficiale (sezione XI).

Di particolare importanza è il Test di titolazione degli anticorpi per la Rabbia (sezione VI). Esso è richiesto dalla CE se ci si reca (e poi si torna in un Paese comunitario) in Paesi dove la Rabbia non è controllata o è richiesto da Paesi terzi (es. Australia, Nuova Zelanda, ecc.) se si intende recarvisi con il nostro cane. Tutte e due le richieste partono da un concetto di prevenzione nei confronti della rabbia, ma nel primo è la Comunità Europea che in pratica con questa regola ci dice: “Vuoi andare con il tuo cane in uno Stato a rischio Rabbia e poi ritornare nella CE? Puoi andare se il tuo animale è vaccinato, ma per essere sicuro che esso sia protetto ti chiedo di valutare se nel sangue ci sono gli anticorpi specifici (ossia, dimostrami che il cane ha reagito positivamente al vaccino elaborando una difesa contro la Rabbia che non potrà per questo motivo contrarre )”; nel secondo caso è un Paese extraCE che in sostanza ci dice: “Vuoi venire a casa mia? Bene, ma voglio essere sicuro che il cane che introduci nel mio Stato sia protetto nei confronti della Rabbia (è il caso per esempio di Australia, Nuova Zelanda, ecc)”. Sembrano richieste eccessive, ma in realtà sono delle giuste cautele, perché a sintomi di Rabbia conclamati non c’è scampo!

Per importare cani, cuccioli o adulti, in Italia che bisogna fare? Il nostro Stato si attiene rigidamente al protocollo CE, ossia non c’è deroga al fatto che i cani (naturalmente identificati con microchip) non possano entrare nel nostro territorio se non dopo almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica, che nel cucciolo è ritenuta valida se effettuata dopo i tre mesi di età. Naturalmente, se il cane proviene da Paesi CE deve essere munito di passaporto comunitario, diversamente deve essere scortato da adeguata documentazione sanitaria internazionale.

Per chi viaggia a scopo non commerciale, il numero di cani non dovrebbe superare le 5 unità, ma se gli animali sono di più la movimentazione è possibile dimostrando quale sia il motivo non commerciale del viaggio (per es. iscrizione ad una Esposizione cinofila con documentazione a seguito).

Conoscere queste poche regole per viaggiare con il nostro amico è veramente importante per evitare sanzioni molto pesanti che arrivano fino al sequestro dell’animale.